Procedimento di richiesta di un prestito
tra il richiedente, il proprietario e l’ufficio per i beni culturali dell’Arcidiocesi
L’Ufficio Beni Culturali (BB.CC.) invierà alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia la domanda di autorizzazione al prestito se questa sarà compilatata «almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione» (art. 48, comma 2 del D.Lgs. 42/2004).
La Soprintendenza, infatti, non prede in considerazione richieste pervenute oltre i due mesi prima dell’inizio della manifestazione.
- Il Parroco, in quanto Legale Rappresentante della Parrocchia, dopo aver ricevuto dal Richiedente la domanda di prestito temporaneo di un bene mobile (domanda corredata dalla documentazione del tipo, della qualità Mostra e del Facility report), come prima cosa ne informa l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi.
- Poiché il prestito di un’opera d’arte, come pure di un oggetto d’uso, va considerata sempre un’operazione a rischio, il Legale Rappresentante della proprietà consulta l’Ufficio BB.CC. valutare l’opportunità dell’assenso e lo stato di conservazione dell’opera.
- La Proprietà e l’Ufficio BB.CC. valutano: l’affidabilità dell’Ente richiedente, la reale fattibilità del prestito, l’asportabilità dell’opera dal suo sito, e le modalità del trasferimento e trasporto.
- Se l’opera (pala d’altare o scultura) è situata nella chiesa, è facoltà della Proprietà chiedere anticipatamente al Richiedente, quale clausola vincolante il prestito, che essa venga sostituita con una riproduzione fotografica della stessa a carico del Richiedente.
- Accertato il buono stato materiale del bene e ottenuto il parere favorevole dei Consigli Pastorale e per gli Affari Economici, il Parroco indirizza all’Ufficio BB.CC. la risposta di assenso. Lettera di assenso (vedi fac-simile), da indirizzare all’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali (via Treppo, 7 – 33100 Udine), o per e mail: beniculturali@diocesiudine.it.
- L’Ufficio BB.CC. concorda con la Proprietà le clausole del contratto di prestito, che indirizza al Richiedente perché sia sottoscritto. Le clausole sono le seguenti:
- l’ammontare della copertura assicurativa da chiodo a chiodo,
- il nome del Redattore della scheda del Catalogo da parte di un professionista indicato dalla Proprietà, oppure l’assenso alla scheda redatta per conto del Richiedente, dopo la visione della stessa,
- il contenuto della didascalia da apporre all’opera nella Mostra, nel catalogo nel depliant di presentazione,
- la qualità e le modalità dell’imballaggio,
- la data del prelevamento dell’opera, da concordare in congruo anticipo con la Proprietà,
- il nome del delegato della Proprietà o dell’Ufficio BB.CC. che accompagnerà l’opera, nell’andata e nel ritorno, sovrintenderà alle operazioni di disimballaggio/imballaggio della stessa nella sede espositiva e firmerà i relativi moduli di consegna e di ritiro,
- la diaria del viaggio e del soggiorno che il Richiedente erogherà al delegato,
- l’assenso alla riproduzione fotografica dell’opera unicamente per l’edizione del Catalogo della mostra e per la relativa pubblicità;
- l’invio della quantità di copie omaggio del Catalogo al Proprietario e una copia all’Ufficio BB.CC.
- L’Ufficio BB.CC. istruisce la pratica di prestito, sulla base del protocollo della documentazione stabilito dal Ministero per i beni culturali, e lo inoltra alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia per ottenere l’autorizzazione.
- L’Ufficio BB.CC. la trasmette al Proprietario e al Richiedente l’autorizzazione della Soprintendenza.
- Al termine dell’esposizione, l’Ufficio BB.CC. seguirà le varie fasi della riconsegna del bene, assicurando che il Richiedente abbia tenuto fede a tutti gli accordi definiti preventivamente, dopodiché sarà controfirmata una dichiarazione di corretta conservazione, che l’Ufficio BB.CC. stesso provvederà a inoltrare per conoscenza alla Soprintendenza.
- Eventuali richieste di proroghe del prestito verranno valutate di volta in volta, a fronte del consenso da parte della Proprietà.
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